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investe gatto e ne impedisce le cure PDF Stampa E-mail
sabato 15 ottobre 2011
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investe gatto e ne impedisce le cure
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Per il comportamento tenuto dall'automobilista il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna, "perché dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida di un'autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all'animale le dovute cure, impedendo altresì ( ai soccorritori, ndr) di accedere all'interno del cortile ove si era verificato l'evento al fine di recuperare il gatto e trasportarlo presso un veterinario, così cagionandone la morte che sopravveniva dopo due giorni di agonia".

Ora la Suprema Corte dà torto al GIP che aveva emesso sentenza di proscioglimento, in virtù del fatto che "le lesioni riportate dal gatto non furono conseguenza di sevizie o di atto emulativo e che il comportamento omissivo tenuto successivamente dall'imputata, concretatosi nel rifiuto di trasportare o lasciar trasportare l'animale da un veterinario non integra la fattispecie criminosa ascrittale".

Nel merito, la Corte osserva che il fatto non appare tanto riconducibile all'ipotesi di reato prevista dall'articolo 544 ter( che punisce chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche).

Però, prosegue la sentenza, nel caso concreto sussiste l'evento morte dell'animale previsto dall'articolo 544 bis c.p. "può essere conseguenza sia di una condotta commissiva che omissiva".

La Cassazione aggiunge che "appare inoltre configurabile l'elemento psicologico del reato" e "si palesa necessario rimettere gli atti al PM perché valuti in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, se sussiste un nesso di causalità tra la condotta ( dell'automobilista, ndr) e l'evento e se tale condotta, concretatasi nell'avere impedito ad altre persone di soccorrere l'animale può concretamente qualificarsi come commissiva ovvero omissiva e giuridicamente rilevante". (fonte: Cassazione.net)



Ultimo aggiornamento ( sabato 15 ottobre 2011 )
 
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